CAMBI DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
- direttamente allo sportello comunale;
- tramite raccomandata indirizzata all’Ufficio Anagrafe del Comune di Curcuris - Via Chiesa, 14 - 09090 CURCURIS (OR);
- tramite fax al numero: 0783/91751;
- per via telematica all’indirizzo di P.E.C.: amministrativo.curcuris@legalmail.it.

- Circolare Dipartimento Affari Interni e Territoriali n. 9 del 27/04/2012 sulle modalità di applicazione della nuova normativa in materia di dichiarazioni anagrafiche
- Dichiarazione di Residenza
- Allegato A - Documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea
- Allegato B - Documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea
- Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero
CERTIFICAZIONI
L’art. 15 comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 ha introdotto delle modifiche al D.P.R. 445/2000 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012.
Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quello con l’utenza non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.
In particolare le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2012, le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettare né richiedere tali certificazioni.
Sui certificati rilasciati sarà apposta, pena la nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organo della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Ecco i concetti basilari relativi all'autocertificazione.
- la presentazione dei certificati, in tutti quei casi per cui è ammessa l'autocertificazione;
- la presentazione di documenti riguardanti stati, fatti e qualità personali che esse stesse sono tenute a certificare o che comunque sono in loro possesso.
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
- Data e luogo di nascita;
- Residenza;
- Cittadinanza;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Stato di celibe,coniugato,vedovo o stato libero;
- Stato di famiglia;
- Esistenza in vita;
- Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
- Iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- Appartenenza ad ordini professionali;
- Titolo di studio, esami sostenuti;
- Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
- Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
- Stato di disoccupazione;
- Qualità di pensionato e categoria di pensione;
- Qualità di studente;
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- Tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelli attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- Qualità di vivenza a carico;
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
Queste dichiarazioni sostituiscono a tutti gli effetti i certificati, sono in carta semplice e non necessitano dell'autenticazione della firma.
E’ sufficiente:
Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
L’elenco di cui al D.P.R. n. 642/1972 riporta i casi in cui i certificati sono esenti dal bollo. Tale elenco va coordinato con la recente normativa sopra riportata secondo cui i certificati non vanno prodotti alle Pubbliche Amministrazioni o ai privati gestori di pubblici servizi.
Il mancato pagamento dell’imposta di bollo, quando dovuta per legge, da luogo al pagamento, da parte del trasgressore, dell’imposta di bollo evasa e di eventuali sanzioni amministrative (art. 22 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni).
ELENCO ESENZIONI
- Abbonamenti di viaggio ( art. 24 Tab. B)
- Accesso - istanza per esercitare diritto (art. 25 L.241 del 07/08/1990/art. 3 D.P.R. n. 352 del 27/06/1992
- Accertamento e riscossione tributi (art. 5 tab. B)
- Accordi internazionali (art. 41 D.P.R. 601 del 29/09/1973)
- Acquisizione d’ufficio di atti e documenti (art. 16 tab. B)
- Acquisto terreni (art. 21 bis tab. B)
- Adozione e affidamento (art. 13 tab. B e art. 82 L. 04/05/1983, n. 184)
- Affidamento minori (art. 13 tab. B e art. 82 L. 04/05/1983, n. 184)
- Agricoltura – risarcimento danni per calamità, contributi CEE (art. 21 bis tab. B)
- A.I.M.A. – contributi (art. 21 tab. B)
- Aiuti comunitari e nazionali settore agricolo (art. 21 bis tab. B)
- Ammissione istituti di beneficenza (art. 8 Tab. B)
- Arrotondamento piccola proprietà contadina (art. 21 bis tab. B)
- Asili nido – ammissione e frequenza (art. 11 tab. B)
- Assegni familiari (art. 9 tab. B)
- Assegno di guerra (art. 126 D.P.R. 23/12/1978, n. 915)
- Assicurazioni sociali obbligatorie (art. 9 tab. B)
- Assistenza sanitaria nazionale (art. 9 tab. B)
- Assunzioni (art. 19 L. 18/02/1999, n. 28)
- Atto costituzione e attività volontariato (art. 8 L. 226/91)
- Attività tributaria – copie conformi di atti (art. 19 L. 18/02/199, n. 28)
- A.U.S.L. (art. 9 tab. B)
- Autenticazione copie – pubblici concorsi e assunzioni (art.19 L. 18/02/1999, n. 28)
- Autorizzazioni giudice tutelare (art. 13 tab. B)
- Avversità atmosferiche (art. 21 bis tab. B)
- Azione penale – esercizio (art. 3 tab. B)
- Banche – ricevute, quietanze e documenti di accredito o addebito ((art. 33 l. 23/12/2000, N. 338)
- Beneficenza (art. 8 tab. B)
- Biglietti di viaggio (art. 11 tab. B)
- Borse di studio (art. 11 tab. B)
- Buoni libro (art. 11 tab. B)
- Buonuscita (art. 9 tab. B)
- Calamità naturali (art. 21 bis tab. B)
- Cambiamento nome e cognome, ridicolo, vergognoso o rilevante origine naturale – domande ed atti (art. 93 D.P.R. 03/11/2000, n. 396
- Carta d’identità (art. 3 tab. B)
- Carta di soggiorno – Atti e certificati cittadini U.E. (art. 5 comma 7 D.P.R. 18/01/2002 n. 54)
- Cartelle cliniche – copie conformi (art. 7 L. 29/12/1990, art. 405)
- Casellario giudiziario – istanza per ottenere il certificato (art. 14 tab. B)
- Catasto – copie conformi di atti per revisione generale (art. 19 L. 18/02/1999 n. 28)
- Certificato di nascita con fotografia – uso espatrio (art. 18 tab. B)
- Codice fiscale - attribuzione, modifica o rettifica (art. 5 tab. B)
- Comunicazione di morte (art. 17 tab. B)
- Comunicazione di nascita (art. 17 tab. B)
- Comunicazione di rinvenimento di bambini abbandonati (art. 17 tab. B)
- Concorsi (art. 1 L. 23/08/1988, n. 370)
- Conduzione ciclomotore
- Contratti di lavoro e d’impiego (art. 25 tab. B)
- Contributi assistenziali e previdenziale (art. 9 tab. B)
- Contributi agricoli (art. 16 L. 09/05/1975, n. 153)
- Controversie in materia previdenza e assistenza obbligatoria (art. 12 tab. B)
- Convenzioni matrimoniali – documenti da presentare al notaio ( art. 7 L. 29/12/1990, n. 405)
- Cooperative edilizie (L. 29/10/1993 n. 427)
- Copie conformi di atti – pubblici concorsi ed assunzioni (art. 19 L. 18/02/1999 n. 28)
- Cremazioni – dichiarazione di volontà (art. 79 D.P.R. 10/09/1990 n. 405
- Danni di Guerra – liquidazione indennizzi (art. 12 L. 22/10/1981, . 593)
- Debito pubblico – operazioni (art. 7 tab. B)
- Denunce e azioni legali (art. 3 tab. B)
- Denuncia inizio attività (Risoluz. Finanze n. 109/E del 05/07/2001)
- Denuncia di smarrimento (art. 7 L. 29/12/1990 n. 405)
- Denuncia di successione (art. 5 tab. B)
- Dichiarazioni sostitutive (art. 37 D.P.R. 28/12/2000 n. 445
- Diritto di accesso – istanza e rilascio copia informe (art. 25 L. 07/08/1990 n. 241 e art. 3 D.P.R. 27/06/1992 n. 352)
- Disoccupazione (art. 9 tab. B)
- Dispensa leva militare (art. 2 tab. B)
- Divorzio (art. 19 L. 06/03/1987 n. 74)
- Documenti assunzione e concorsi (art. 19 L. 18/02/1999 n. 28)
- Documenti equipollenti carta d’identità (art. 18 tab. B)
- Documenti espatrio e certificati occorrenti – ragioni di lavoro in Paesi U.E. (art. 13 D.P.R. 18/01/2002 n. 54)
- Documenti in copia o estratto – interesse dello Stato (art. 4 tab. B)
- Dogana – documentazione occorrente (art. 15 tab. B)
- Duplicati di atti e documenti – emesso per smarrimento (art. 7 L. 29/12/1990 n. 405)
- Elettorale – esercizio diritti e tutela (art. 1 tab. B)
- Equo canone – atti relativi a controversie (art. 12 tab. B)
- Esonero leva militare (art. 2 tab. B)
- Esonero tasse scolastiche (art. 11 tab. B)
- Espatrio a scopo di lavoro (art. 18 tab. B)
- Espropriazione per pubblica utilità (art. 22 tab. B)
- Fideiussioni e garanzie sussidiarie (art. 16 L. 09/05/1975 n. 153)
- Fisco (art. 5 tab. B)
- Fondi rustici – contratti di locazione (art. 25 tab. B)
- Foto legalizzata – per rilascio documenti personali (art. 34 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
- Giudice del lavoro (art. 10 legge 11/08/1973 n. 533)
- Giudici popolari (art. 2 tab. B)
- Giustizia penale (art. 3 tab. B)
- Gratuito patrocinio legale (art. 3 tab. B)
- Igiene pubblica e profilassi – accertamenti (art. 1 tab. B)
- Immobili – atti relativi all’ esproprio per pubblica utilità (art. 22 tab. B)
- Imposte e tasse (art. 5 tab. B)
- INAIL – indenità e rendite (D.P.R. 30/06/1965 n. 1124)
- Incremento della produzione bovina e ovina ( art. 21 bis tab. B e art. 16 L. 09/05/1975 n. 153)
- Indennità di buonuscita (art. 9 tab. B)
- Indennità cessazione attività agricola (art. 21 bis tab. B)
- Indennità di fine rapporto (art. 9 tab. B)
- Indennità per danni di guerra (art. 12 L. 22/10/1981 n. 593)
- Indigenti (art. 8 tab. B)
- Infortuni e INPS (art. 9 tab. B)
- Insegnamento religioso – esonero (art. 11 tab. B)
- Insegnanti – istanze di trasferimento (art. 1 L. 23/08/1988 n. 370)
- Integrazioni in agricoltura (art. 21 bis tab. B)
- Interdetti – atti di tutela (art. 13 tab. B)
- Interesse dello Stato (art. 4 tab. B)
- Interventi per calamità naturali (art. 2 tab. B)
- Invalidi (art. 33 L. 23/12/2000 n. 388)
- IRPEF (art. 3 tab. B)
- Istanze – richieste atti esenti da imposta di bollo (art. 14 tab. B)
- Istanze partecipazione concorsi (art. 1 L. 23/08/1988 n. 370)
- Istituti di beneficenza (art. 8 tab. B)
- Istituzioni nuovi Comuni – aggiornamento residenza (art. 16 L. 24/12/1993 n. 537)
- Lavoro – controversie (art. 12 tab. B)
- Legalizzazione foto (art. 334 D.P.R. 445/2000)
- Leva militare (art. 2 tab. B)
- Libretto di lavoro (art. 9 tab. B e art. 12 L. 10/01/1935 n. 112)
- Libretto internazionale di famiglia (art. 6 D.M. 18/10/1978)
- Libretto postale di risparmio (art. 7 tab. B)
- Liquidazione e pagamento pensioni dirette e o riversibilità INPS (art. 9 tab. B)
- Liquidazione pensioni di guerra (art. 126 D.P.R. 23/12/1978 n. 915)
- Liste di collocamento (art. 9 tab. B)
- Locazione immobili – atti relativi a controversie in materia di fitti (art. 57 L. 27/07/1978)
- Matrimonio – certificato di eseguite pubblicazioni (art. 7 L. 29/12/1990 n. 405)
- Matrimonio concordatario (artt. 4 e 16 tab. B)
- Matrimonio per delega (art. 17 tab. B)
- Mensa scolastica (art. 11 tab. B)
- Ministri di culto – rilascio passaporti e documentazione (art. 18 tab. B)
- Minori – atti di tutela (art. 13 tab. B)
- Morte presunta (art. 4 tab. B)
- Mutui agevolati – agricoltura CEE (art. 16 L. 09/05/1975 n. 153)
- ONLUS – istanze, documenti e copie (art. 17 D.L. 04/12/1997 n. 460)
- Partita IVA – attribuzione e modifica (art. 5 tab. B)
- Passaporti ordinari (art. 18 tab. B)
- Pensioni – dirette e di riversibilità (art. 9 tab. B)
- Pensioni di Guerra (art. 128 D.P.R. 23/12/1978 n. 915)
- Perfezionamento pratiche di divorzio (art. 19 L. 74/87)
- Permesso di seppellimento (art. 16 tab. B)
- Persone non abbienti (art. 8 tab. B)
- Petizioni organi legislativi (art. 1 tab. B)
- Poste (art. 33 L. 23/12/2000 n. 388)
- Premi in agricoltura (art. 21 bis tab. B)
- Presalario (art. 11 tab. B)
- Prestiti agrari di esercizio (art. 21 bis tab. B)
- Prestiti INPDAP (art. 9 tab. B)
- Procedimenti giudiziari (L. 10/05/2002 n.91)
- Procedimenti penali – istanze e denunce di parte (art. 3 tab. B)
- Pronto interventi in agricoltura (art. 5 tab. B)
- Provvedimenti di Pubblica Sicurezza (art. 3 tab. B)
- Provvedimenti disciplinari (art. 3 tab. B)
- Provvedimenti penali (art. 3 tab. B)
- Pubblicità (art. 5 tab. B)
- Pubblico impiego – controversie (art. 12 tab. B)
- Puerperio (art. 29 L. 30/12/1971 n. 1204)
- Qualificazione professionale lavoratori agricoli (art. 21 bis tab. B)
- Quote aggiunta di famiglia (art. 9 tab. B)
- Referendum (art. 1 tab. B)
- Residenza – aggiornamento su documenti a seguito di cambio della toponomastica o numero civico (art. 16 L. 264/02/1993 n. 537)
- Rettificazione atti di stato civile (L. 10/05/2002 n. 91)
- Riabilitazione (art. 3 tab. B)
- Richiesta di pubblicazioni matrimonio cattolico (art. 17 tab. B)
- Richiesta d’ufficio (art. 16 tab. B e art. 18 L. 07/08/1990 n. 241)
- Ricongiunzione servizi (art. 9 tab. B)
- Riconoscimento figli naturali – persone non abbienti (art. 13 tab. B)
- Riconoscimento servizi pre-ruolo (art. 9 tab. B)
- Ricostruzione atti di stato civile (art. 4 tab. B)
- Rimborsi – pagamento tributo (art. 5 tab. B)
- Risarcimento danni agricoli (art. 21 bis tab. B)
- Scuola materna – ammissione e frequenza (art. 11 tab. B)
- Scuola obbligatoria – ammissione di frequenza (art. 11 tab. B)
- Scuola secondaria di secondo grado – ammissione e frequenza (art. 7 L. 29/12/1990 n. 405)
- Separazione legale (sentenza Corte costituzionale 29/12/1999 n. 154)
- Servitù militari – atti nell’interesse dello Stato (art. 20 L. 24/12/1976 n. 898)
- Sgravio fiscale (art. 5 tab. B)
- Smarrimento atti e documenti – emissione duplicato (art. 7 29/12/1990 n. 405)
- Società sportive (art. 8 bis tab. B)
- Sovvenzioni pronto intervento in agricoltura (art. 21 bis tab. B)
- Sport – certificati anagrafici (art. 33 comma 4 L. 23/12/2000 n. 388)
- Stranieri – ricorso diniego ricongiungimento (art. 28 L. 06/03/1998 n. 40)
- Successione (art. 5 tab. B)
- Sussidi per indigenti (art. 8 tab. B)
- Tasse (art. 5 tab. B)
- Tasse scolastiche – esonero (art. 11 tab. B)
- Ticket sanitario (art. 9 tab. B)
- Titoli di debito pubblico (art. 7 tab. B)
- Trasferimento personale docente – documentazione a corredo dell’istanza (art. 1 L. 23/08/1988 n. 370)
- Trasferimento terreni (art. 21 tab. B)
- Trasporto alunni (art. 11 tab. B)
- Trasporto Persone (art. 24 tab. B)
- Tributi (art. 5 tab. B)
- Tutela minori ed interdetti (art. 13 tab. B)
- Ufficio del Lavoro (art. 9 tab. B)
- UMA – iscrizione macchine agricole e passaggio di proprietà (art. 12 tab. B)
- Variazione toponomastica sul permesso di guida
- Vitalizio (art. 8 tab. B)
- Volontariato – atti connessi allo svolgimento dell’attività (art. 8 L. 11/08/1991 n. 266)
- Voltura catastale per successione (art. 5 tab. B).
- Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (modello generico)
- Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione resa dai genitori o dal tutore
- Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione resa da chi non sa o non può firmare
- Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione resa nell'interesse di chi si trovi in una situzione di impedimento temporaneo
- Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà da produrre ai privati
- Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà da produrre agli Organi della Pubblica Amministrazione o ai Gestiri di Pubblici Servizi
- Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia da produrre ai privati
- Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia da produrre agli Organi della Pubblica Amministrazione o ai Gestori dei Servizi Pubblici
- Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà da produrre agli Organi della Pubblica Amministrazione o ai Gestiri di Pubblici Servizi per la riscossione da parte di terzi di benefici economici
Dal 25 giugno 2008 la carta di identità per i maggiorenni ha validità 10 anni.
I documenti d'identità rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, hanno validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
Documentazione richiestaper ottenere o rinnovare la carta d’identità:
-
per il richiedente maggiorenne italiano o appartenente all'Unione Europea:
- tre foto tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto (vedasi l’allegato con le prescrizioni dettate dal Ministero dell'Interno relativamente alle foto per il passaporto, applicabili anche alla carta di identità in analogia)
- carta d’identità precedente
In caso di furto o smarrimento della carta d’identità precedente:
- nel caso non si fosse in possesso di altro documento d'identità in corso di validità occorre presentarsi sempre con la denuncia e due testimoni maggiorenni con documento di identità valido.
In caso di deterioramento della carta d'identità precedente:
- nel caso di deterioramento del documento, ciò che ne resta deve essere sempre restituito all'Anagrafe per la richiesta di sostituzione. Se il deterioramento è tale da non consentire la restituzione del documento deve essere presentata la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- se la carta precedente non è leggibile o non può essere restituita occorre sempre portare un altro documento d'identità in corso di validità (oppure due testimoni maggiorenni con documento di identità valido). -
per il richiedente cittadino straniero non appartenente all'Unione Europea
- tre foto tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto (vedasi l’allegato con le prescrizioni dettate dal Ministero dell'Interno relativamente alle foto per il passaporto, applicabili anche alla carta di identità in analogia)
- cartà d’identità precedente
- permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità
Costo della carta di identità: € 5,42.
Nota bene:
- non è necessario rinnovare la carta d’identità in occasione di cambi di indirizzo e di residenza
La proroga della validità delle carte di identità già emesse: in conformità al Decreto Legge 112 del 25.06.2008 la validità delle carte d'identità emesse a partire dal 26/6/2003 è prorogata di diritto per altri 5 anni. Possono essere prorogate le carte di identità emesse dal Comune di Villa Verde a partire dal giugno 2003. Il timbro di proroga potrà essere ottenuto presso lo sportello anagrafico. E' possibile farsi timbrare la proroga anche per i componenti del proprio nucleo familiare portando le loro carte di identità in originale, e per altre persone non familiari presentandosi con una delega sottoscritta dal titolare e con la sua carta di identità in originale.
Nota bene:
Il Ministero dell'Interno, con nota del 21 agosto 2009, comunica che le Autorità egiziane hanno formalmente notificato di non riconoscere il documento cartaceo di proroga della validità della carta d'identità elettronica.
Anche in altri Paesi, quali la Turchia, la Tunisia, la Croazia e la Romania si sono verificate analoghe situazioni di disagio. Si suggerisce ai cittadini che intendessero recarsi in viaggio nei Paesi sopraindicati di munirsi di altro idoneo documento di viaggio.
Si segnala inoltre che a fronte dei ripetuti disagi verificatisi a nostri connazionali, determinati dal mancato riconoscimento da parte di alcuni Paesi delle carte di identità valide per l’espatrio prorogate (cartacee rinnovate con il timbro), il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 23 del 28.7.2010, con la quale ha comunicato che i possessori di carte di identità rinnovate o da rinnovare possono richiedere al proprio Comune di sostituirle con nuove carte d’identità, la cui validità decennale decorrerà dalla data del nuovo documento.
Per i cittadini stranieri il timbro di proroga viene apposto esibendo il permesso di soggiorno in corso di validità.
A chi rivolgersi
Servizio Anagrafe
Carta di identità per minorenni (italiani o stranieri)
In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del passaporto.
Rilascio della carta d’identità ai minori con età inferiore ai 3 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età inferiore ai tre anni ha una validità di tre anni.
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori e del minore stesso. E’ possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà la presenza di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, oppure, se dalla fotografia è possibile il riconoscimento del minore, la presentazione di un altro documento di identità del minore in corso di validità (passaporto o il certificato di identità con fotografia precedentemente rilasciato ai minori di anni 15).
Per la validità all’espatrio, se un genitore non può essere presente, occorre la dichiarazione di assenso all’espatrio (vedasi l’allegato).
Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.
Rilascio della carta d’identità ai minori con età dai 3 ai 18 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età dai 3 ai 18 anni ha una validità di cinque anni.
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori e del minore stesso. E’ possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà la presenza di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, oppure, se dalla fotografia è possibile il riconoscimento del minore, la presentazione di un altro documento di identità del minore in corso di validità (passaporto o il certificato di identità precedentemente rilasciato ai minori di anni 15). Per la validità all’espatrio, se un genitore non può essere presente occorre la dichiarazione di assenso all’espatrio (vedasi l’allegato).
Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.
INFORMAZIONI UTILI PER L’ESPATRIO DEI MINORI
al fine di evitare il verificarsi di casi di respingimento presso le frontiere straniere il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale e non possono pertanto essere iscritti sul passaporto dei genitori. Tale data, infatti, costituisce il termine ultimo per l'applicazione della disposizione di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004, il quale prevede che i passaporti ed i documenti di viaggio siano rilasciati come documenti individuali.
Per il minore di anni 14, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. A richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 può riportare il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Tale dicitura potrà altresì essere aggiunta anche sui documenti già rilasciati.
Rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera:nel caso di rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore e di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone o di un altro documento del minore in corso di validità (passaporto). La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe.
Occorre inoltre che il minore sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità o che lo stesso figuri iscritto sul permesso di soggiorno del genitore.
Nel caso di richiesta della carta di identità con permesso di soggiorno in corso di rinnovo, se nella ricevuta postale figura unicamente il nome del genitore è necessario esibire anche copia del Mod. 209 (Ministero dell'Interno).
Non è necessaria la dichiarazione di assenso alla validità per l’espatrio in quanto il documento rilasciato non costituisce titolo per l’espatrio.
Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.
Costo della carta di identità: € 5,42.
A chi rivolgersi
Servizio Anagrafe
Il servizio viene erogato previa autorizzazione del comune di residenza.
In caso di smarrimento o furto della carta di identità precedente, al momento della richiesta occorre presentare la denuncia e, nel caso non si fosse in possesso di altro documento d'identità in corso di validità, al momento del rilascio della nuova carta d'identità, occorre presentarsi con due testimoni maggiorenni con documento di identità valido.
Avviso ai cittadini italiani che si recano all'estero